Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace

 

 

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1) Attenti all’andamento del mondo contemporaneo e nello spirito di S. Francesco di Assisi che predicava la fratellanza e la pace fra tutti gli uomini, è costituita l’Associazione denominata “Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace - Assisi siglabile “U.V.I.S.P. - Assisi”.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Bastia Umbra, Zona Industriale Ovest.

La sede centrale non potrà essere trasferita in altre parti d’Italia, né all’estero. Potranno invece essere istituite altre filiali, qualora se ne avrà necessità, su tutto il territorio nazionale e anche nei Paesi esteri, previa approvazione dell’Assemblea degli Aderenti.

Art. 3) L’Associazione non ha scopo di lucro.

Scopi dell’Associazione sono:

  1. studiare e far conoscere all’opinione pubblica le cause del sottosviluppo, della dipendenza dei Paesi poveri da quelli ricchi, lo squilibrio economico tra le varie aree del mondo e creare una nuova mentalità solidale tra il Nord e il Sud del mondo;

  2. promuovere e diffondere nell’opinione pubblica la cultura della pace tra i popoli e gli individui;

  3. promuovere opera di sensibilizzazione per formare volontari disposti a svolgere la loro attività per un periodo definito sia nei Paesi in via di Sviluppo sia in Italia;

  4. selezionare, formare e inviare i volontari nei Paesi in via di sviluppo;

  5. offrire, in tempo di pace, ai giovani la possibilità di un volontariato cristiano e/o civile in sostituzione del servizio militare, come obiettori di coscienza;

  6. realizzare progetti per la promozione umana nei Paesi in via di sviluppo, con lo scopo di favorire lo sviluppo democratico, economico e sociale;

  7. inviare vestiario, materiale ospedaliero, scolastico e altro necessario alle esigenze dei Paesi in cui l’Associazione opera;

  8. promuovere nell’opinione pubblica opera di sensibilizzazione per la formazione culturale dei giovani dei Paesi in via di sviluppo, tramite la creazione di borse di studio e adozioni a distanza;

  9. promuovere direttamente o indirettamente i mezzi finanziari ed economici necessari per la realizzazione dei progetti e il raggiungimento degli scopi suddetti.

Art. 4) L’Associazione opererà nel quadro della spiritualità francescana, secondo le leggi dello Stato italiano riguardanti il volontariato internazionale.


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5) Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

  2. da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze del bilancio;

  3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e/o contributi, siano essi pubblici o privati, che dovessero pervenire all’Associazione.

Le eventuali entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dai contributi dei propri aderenti;

  2. da qualunque attività e cespiti che concorrono ad incrementare l’attivo sociale.

Art. 6) L’esercizio finanziario inizia il 1ー gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


ADERENTI

Art. 7) Fanno parte dell’Associazione:

  1. tutte le persone che sentono l’inquietudine di un mondo sommerso nell’incertezza del suo futuro e che vogliono impegnarsi per dare al mondo una speranza;

  2. tutti coloro che avvertono l'ingiustizia della fame, dell’oppressione e del sottosviluppo e che vogliono impegnarsi per la liberazione di quei popoli oppressi;

  3. tutti coloro che nel perseguire gli scopi dell’Associazione, nello spirito di essa, diano fattiva opera personale;

  4. i volontari che con impegno temporaneo si mettono al servizio dei paesi in via di sviluppo, unendo alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti o lucri personali;

  5. coloro che come obiettori di coscienza intendono prestare un servizio civile volontario in sostituzione degli obblighi di leva, con impegno determinato nella durata e nel modo corrispondenti alla legge italiana.

Art. 8) Gli Aderenti all’Associazione si distinguono in:

  1. fondatori: coloro che per propria iniziativa hanno dato vita all’Associazione e che continuano a prestare servizio all’interno della stessa. Gli Aderenti fondatori partecipano all’Assemblea ed hanno voce attiva e passiva;

  2. ordinari: tutti coloro che costantemente prestano servizio all’interno dell’Associazione. Gli Aderenti ordinari partecipano all’Assemblea ed hanno voce attiva e passiva;

  3. sostenitori: tutti coloro che, non potendo partecipare attivamente all’operato dell’Associazione, la sostengono però con contributi finanziari o prestazioni occasionali. Gli Aderenti sostenitori partecipano all’Assemblea ma non hanno voce attiva e passiva.

Art. 9) Per far parte dell’Associazione occorre: aver compiuto gli anni 18 (diciotto), aver presentato domanda di ammissione, aver ottenuto parere favorevole all’Assemblea degli Aderenti.

Coloro che, avendo presentato domanda di ammissione, non sono stati ancora accettati come Aderenti, vengono considerati Simpatizzanti. La stessa denominazione viene attribuita a coloro che offrono all’ UVISP-Assisi solo occasionalmente qualche forma di collaborazione, senza provvedere anche al sostegno economico.

Gli aderenti che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno considerati Aderenti anche per l’anno successivo.

La qualità di Aderente si perde per decesso, per dimissione, e/o per indegnità che verrà sancita dall’Assemblea degli Aderenti.

Art. 10) I volontari che avranno assunto impegni di volontariato all’estero, potranno comunicare per iscritto le proprie dimissioni solo dopo aver adempiuto agli obblighi assunti.

Le decisioni prese dagli Aderenti e dai volontari non impegnano l’Associazione sino a quando non saranno accettate dal Comitato Direttivo.

L’Associazione dovrà aiutare i volontari nel loro reinserimento psicologico professionale e comunitario, dopo il loro rientro in Patria.

Art. 11) Ogni gruppo che opera nei Paesi in Via di sviluppo avrà un responsabile scelto del gruppo stesso in accordo con il Comitato Direttivo.

Art. 12) L’U.V.I.S.P. - Assisi si ispira ad una visione cristiana della vita e dello sviluppo. In tal senso pretende dai suoi Aderenti onestà, serenità e impegno. Nei Paesi in cui opera si astiene dall’uso di mezzi violenti e dal creare divisioni e agisce nel rispetto della cultura, delle tradizioni e dell’ecosistema locali.

Un sacerdote, il Segretario per le missioni dei Frati Minori dell’Umbria, può partecipare alla vita e alle attività dell’Associazione senza diritto di voto.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13) Sono organi dell' Associazione:

  1. l’ Assemblea degli Aderenti;

  2. il Comitato Direttivo;

  3. il Collegio dei Revisori dei Conti;

  4. il Collegio dei Probiviri.


ASSEMBLEA

Art. 14) L’Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all’Associazione.

Gli Aderenti sono convocati dal Comitato Direttivo tutte le volte che si rende necessario e comunque almeno una volta all’anno, mediante raccomandata da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’Assemblea; la lettera dovrà contenere l’indicazione dei punti posti all’ordine del giorno.

L’Assemblea inoltre può essere convocata su domanda firmata da almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Aderenti.

Art. 15) L’Assemblea delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo; sugli indirizzi generali dell’Associazione; sulle iniziative di lavoro che l’organizzazione intende compiere; sulla nomina dei componenti del Comitato Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri; sull’espulsione degli Aderenti e sull’ammissione dei nuovi; sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione.

Art. 16) Le Assemblee si distinguono in:

  1. ordinarie: convocate una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, per la programmazione annuale e per considerare gli indirizzi generali dell’Associazione.

  2. straordinarie: convocate tutte le volte che risulti necessario.

Art. 17) Gli Aderenti possono farsi rappresentare da altri Aderenti, anche se dal Comitato Direttivo, salvo per l’approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alle responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo.

Ogni Aderente può rappresentare solo un altro Aderente.

Art. 18) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi nomina un presidente per quell’Assemblea.

Di ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto su apposito Registro processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 19) Le Assemblee sono validamente costituite se alla prima convocazione sono presenti il 60% (sessanta per cento) degli Aderenti, o alla seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se votate dalla metà più uno dei presenti.


COMITATO DIRETTIVO

Art. 20) Il Comitato Direttivo è l’Organo responsabile dell’esecuzione delle linee programmatiche generali stabilite dall’Assemblea. Esso cura i rapporti e la collaborazione con gli enti pubblici (Ministero, Regione, Comune, Federazioni ...) e con gli organi nazionali ed internazionali.

Il Comitato Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da un Presidente, eletto con elezione diretta dall’Assemblea degli Aderenti, e da 6 (sei) membri, eletti anch’essi dall’Assemblea degli Aderenti.

Il Comitato Direttivo nel proprio seno nomina un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere; nomina, scegliendolo tra gli altri Aderenti all’ U.V.I.S.P. - ASSISI, il Direttore Generale.

In caso di dimissioni o decesso di un membro, che non sia il presidente, il Comitato, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, scegliendolo tra i votanti non eletti o tra gli altri Aderenti dell’Associazione e chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli Aderenti.

Art. 21) Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi membri, e comunque almeno una volta al mese, per verificare l’andamento dell’Associazione, per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea, per deliberare le pendenze economiche mensili.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Comitato stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi nomina un presidente per quella riunione.

Dalle riunioni del Comitato Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione alcuna salvo quanto è demandato in via esclusiva all’Assemblea. Esso stabilisce, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea.


PRESIDENTE

Art. 23) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, con poteri di firma, anche nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.

Art. 24) Il Presidente dura in carica tre anni. Convoca e presiede l’Assemblea degli Aderenti e il Comitato Direttivo.

In caso di assenza temporanea, delega per iscritto il Vice Presidente a sostituirlo.

In caso di decesso o di dimissioni del Presidente, prima del compimento dell’incarico triennale, il Comitato Direttivo presieduto dal Vice Presidente convoca con carattere d’urgenza un’Assemblea straordinaria per l’elezione diretta del nuovo Presidente.


DIRETTORE GENERALE

Art. 25) Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo ed ha il compito di coordinare tutte le attività dell’Associazione e di curare i rapporti con il personale dell’Associazione stessa. Il suo incarico ha durata triennale.

Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo, che presiede.

Nelle riunioni del Comitato Direttivo non ha diritto di voto.

In caso di decesso o di dimissioni del Direttore Generale, prima del compimento dell’incarico triennale, il Comitato Direttivo procede con urgenza alla nomina di un nuovo Direttore Generale.


COMITATO AMMINISTRATIVO

Art. 26) Il Comitato Amministrativo è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore Generale e del Tesoriere. Dura in carica tre anni e provvede alla contabilità dell’Organismo e informa sulle possibilità di sgravio fiscale per chi contribuisce alle iniziative dell’Organismo medesimo.

Art. 27) In caso di dimissione o decesso di un membro del Comitato, il Direttore Generale e il Tesoriere propongono, in tempi rapidi, al Comitato Direttivo, il nuovo nominativo per la sostituzione.


COMMISSIONI

Art. 28) Le Commissioni sono:

  1. Commissione Informazione ed Educazione allo sviluppo

  2. Commissione Volontari

  3. Commissione Programmi

  4. Commissione Adozioni

  5. Commissione Economia e Finanza

  6. Commissione Spedizione

  7. Commissione Accoglienza a Integrazione Immigrati

Art. 29) Le Commissioni sono costituite da Aderenti all’Associazione che vi partecipano in base alle abitudini, alle qualifiche e alle capacità professionali di ciascuno.

Possono parteciparvi, con le stesse modalità, anche coloro che, avendo presentato domanda di adesione all’ U.V.I.S.P.-ASSISI, non abbiano ancora ricevuto dall’Assemblea la esplicita accettazione.

Ogni Commissione nomina al suo interno un rappresentante, al quale è affidata l’organizzazione delle attività e la funzionalità della propria Commissione.

Il rappresentate risponde dell’operato della Commissione al Direttore Generale e partecipa al Comitato Esecutivo.


COMITATO ESECUTIVO

Art. 30) Il Comitato Esecutivo è costituito dal Direttore Generale, che lo presiede, e dai rappresentanti delle varie Commissioni.

Il Comitato esecutivo coordina le Commissioni in modo che risultino ben organizzate e funzionanti; insieme al Direttore Generale supervisiona le attività delle Commissioni e del personale dell’Associazione, ovviando agli eventuali problemi che possono insorgere nei vari settori.


COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 31) La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 1 (uno) membro esterno all’Associazione e da 2 (due) membri interni all’Associazione, eletti dall’Assemblea degli Aderenti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


PROBIVIRI

Art. 32) L’ assemblea degli Aderenti elegge 3 (tre) Probiviri, il cui incarico ha durata triennale.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Aderenti e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

Sulla questione esaminata i Probiviri redigeranno una relazione che sarà depositata agli atti dell’Associazione.

Se la decisione dei Probiviri comporta per qualcuno la perdita della qualità di Aderente, il Comitato Direttivo presenta il caso all’Assemblea che decide in via definitiva, tenendo conto del parere dei Probiviri.


SCIOGLIMENTO

Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione, per una delle cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile o richiesto dai 2/3 (due terzi) degli Aderenti, deve essere deliberato dall’Assemblea che nominerà anche uno o più liquidatori e provvederà ad indicare agli stessi il modo d’impiego dell’eventuale patrimonio residuo, al termine della procedura di liquidazione, mediante devoluzione dello stesso alla realizzazione di progetti nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 34) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

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