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                     Unione Volontariato Internazionale per lo Sviluppo e la Pace

 

lo Statuto

 

U.V.I.S.P. - ASSISI
    STATUTO

 

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


Art. 1) Attenti all’andamento del mondo contemporaneo e nello spirito di S. Francesco di Assisi che predicava
la fratellanza e la pace fra tutti gli uomini, è costituita l’Associazione denominata “Unione Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo e la Pace - Assisi siglabile “U.V.I.S.P. - Assisi”.


Art. 2) L’Associazione ha sede in Bastia Umbra, Zona Industriale Ovest.
La sede centrale non potrà essere trasferita in altre parti d’Italia, né all’estero. Potranno invece essere istituite
altre filiali, qualora se ne avrà necessità, su tutto il territorio nazionale e anche nei Paesi esteri, previa
approvazione dell’Assemblea degli Aderenti.


Art. 3) L’Associazione non ha scopo di lucro.

Scopi dell’Associazione sono:
     a)      studiare e far conoscere all’opinione pubblica le cause del sottosviluppo, della dipendenza dei Paesi
     poveri da quelli ricchi, lo squilibrio economico tra le varie aree del mondo e creare una nuova mentalità
     solidale tra il Nord e il Sud del mondo;
     b)      promuovere e diffondere nell’opinione pubblica la cultura della pace tra i popoli e gli individui;
     c)      promuovere opera di sensibilizzazione per formare volontari disposti a svolgere la loro attività per un
     periodo definito sia nei Paesi in via di Sviluppo sia in Italia;
     d)      selezionare, formare e inviare i volontari nei Paesi in via di sviluppo;
     e)      offrire, in tempo di pace, ai giovani la possibilità di un volontariato cristiano e/o civile in sostituzione
     del servizio militare, come obiettori di coscienza;
     f)      realizzare progetti per la promozione umana nei Paesi in via di sviluppo, con lo scopo di favorire lo
     sviluppo democratico, economico e sociale;
     g)      inviare vestiario, materiale ospedaliero, scolastico e altro necessario alle esigenze dei Paesi in cui
     l’Associazione opera;
     h)      promuovere nell’opinione pubblica opera di sensibilizzazione per la formazione culturale dei giovani
     dei Paesi in via di sviluppo, tramite la creazione di borse di studio e adozioni a distanza;
     i)      promuovere direttamente o indirettamente i mezzi finanziari ed economici necessari per la
     realizzazione dei progetti e il raggiungimento degli scopi suddetti.


Art. 4) L’Associazione opererà nel quadro della spiritualità francescana, secondo le leggi dello Stato italiano
riguardanti il volontariato internazionale.


PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI


Art. 5) Il patrimonio è costituito:
     a)      dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
     b)      da fondi di riserva costituiti con le eventuali eccedenze del bilancio;
     c)      da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e/o contributi, siano essi pubblici o privati, che
     dovessero pervenire all’Associazione.
Le eventuali entrate dell’Associazione sono costituite:
     a)      dai contributi dei propri aderenti;
     b)      da qualunque attività e cespiti che concorrono ad incrementare l’attivo sociale.


Art. 6) L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.


ADERENTI


Art. 7) Fanno parte dell’Associazione:
     a)     tutte le persone che sentono l’inquietudine di un mondo sommerso nell’incertezza del suo futuro e
     che vogliono impegnarsi per dare al mondo una speranza;
     b)     tutti coloro che avvertono l'ingiustizia della fame, dell’oppressione e del sottosviluppo e che vogliono
     impegnarsi per la liberazione di quei popoli oppressi;
     c)     tutti coloro che nel perseguire gli scopi dell’Associazione, nello spirito di essa, diano fattiva opera
     personale;
     d)     i volontari che con impegno temporaneo si mettono al servizio dei paesi in via di sviluppo, unendo
     alla competenza tecnica un servizio disinteressato con divieto di profitti o lucri personali;
     e)     coloro che come obiettori di coscienza intendono prestare un servizio civile volontario in sostituzione
     degli obblighi di leva, con impegno determinato nella durata e nel modo corrispondenti alla legge italiana.


Art. 8) Gli Aderenti all’Associazione si distinguono in:
     a) fondatori: coloro che per propria iniziativa hanno dato vita all’Associazione e che continuano a
     prestare servizio all’interno della stessa. Gli Aderenti fondatori partecipano all’Assemblea ed hanno voce
     attiva e passiva;
     b) ordinari: tutti coloro che costantemente prestano servizio all’interno dell’Associazione. Gli Aderenti
     ordinari partecipano all’Assemblea ed hanno voce attiva e passiva;
     c) sostenitori: tutti coloro che, non potendo partecipare attivamente all’operato dell’Associazione, la
     sostengono però con contributi finanziari o prestazioni occasionali. Gli Aderenti sostenitori partecipano
     all’Assemblea ma non hanno voce attiva e passiva.


Art. 9) Per far parte dell’Associazione occorre: aver compiuto gli anni 18 (diciotto), aver presentato domanda di
ammissione, aver ottenuto parere favorevole all’Assemblea degli Aderenti.
Coloro che, avendo presentato domanda di ammissione, non sono stati ancora accettati come Aderenti, vengono
considerati Simpatizzanti. La stessa denominazione viene attribuita a coloro che offrono all’ UVISP-Assisi solo
occasionalmente qualche forma di collaborazione, senza provvedere anche al sostegno economico.
Gli aderenti che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno saranno
considerati Aderenti anche per l’anno successivo.
La qualità di Aderente si perde per decesso, per dimissione, e/o per indegnità che verrà sancita dall’Assemblea
degli Aderenti.


Art. 10) I volontari che avranno assunto impegni di volontariato all’estero, potranno comunicare per iscritto le
proprie dimissioni solo dopo aver adempiuto agli obblighi assunti.
Le decisioni prese dagli Aderenti e dai volontari non impegnano l’Associazione sino a quando non saranno
accettate dal Comitato Direttivo.
L’Associazione dovrà aiutare i volontari nel loro reinserimento psicologico professionale e comunitario, dopo il
loro rientro in Patria.


Art. 11) Ogni gruppo che opera nei Paesi in Via di sviluppo avrà un responsabile scelto del gruppo stesso in
accordo con il Comitato Direttivo.


Art. 12) L’U.V.I.S.P. - Assisi si ispira ad una visione cristiana della vita e dello sviluppo. In tal senso pretende
dai suoi Aderenti onestà, serenità e impegno. Nei Paesi in cui opera si astiene dall’uso di mezzi violenti e dal
creare divisioni e agisce nel rispetto della cultura, delle tradizioni e dell’ecosistema locali.
Un sacerdote, il Segretario per le missioni dei Frati Minori dell’Umbria, può partecipare alla vita e alle attività
dell’Associazione senza diritto di voto.


ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE


Art. 13) Sono organi dell' Associazione:
     a)     l’ Assemblea degli Aderenti;
     b)     il Comitato Direttivo;
     c)     il Collegio dei Revisori dei Conti;
     d)     il Collegio dei Probiviri.


ASSEMBLEA


Art. 14) L’Assemblea è costituita da tutti gli Aderenti all’Associazione.
Gli Aderenti sono convocati dal Comitato Direttivo tutte le volte che si rende necessario e comunque almeno
una volta all’anno, mediante raccomandata da spedire almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per
l’Assemblea; la lettera dovrà contenere l’indicazione dei punti posti all’ordine del giorno.
L’Assemblea inoltre può essere convocata su domanda firmata da almeno il 50% (cinquanta per cento) degli
Aderenti.


Art. 15) L’Assemblea delibera: sul bilancio consuntivo e preventivo; sugli indirizzi generali dell’Associazione;
sulle iniziative di lavoro che l’organizzazione intende compiere; sulla nomina dei componenti del Comitato
Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri; sull’espulsione degli Aderenti e
sull’ammissione dei nuovi; sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; sullo scioglimento
dell’Associazione.


Art. 16) Le Assemblee si distinguono in:
     a)     ordinarie: convocate una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, per la programmazione
     annuale e per considerare gli indirizzi generali dell’Associazione.
     b)     straordinarie: convocate tutte le volte che risulti necessario.


Art. 17) Gli Aderenti possono farsi rappresentare da altri Aderenti, anche se dal Comitato Direttivo, salvo per
l’approvazione dei bilanci e deliberazioni in merito alle responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo.
Ogni Aderente può rappresentare solo un altro Aderente.


Art. 18) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo, in sua mancanza dal Vice Presidente
ed in mancanza di entrambi nomina un presidente per quell’Assemblea.
Di ogni riunione dell’Assemblea sarà redatto su apposito Registro processo verbale firmato dal Presidente, dal
Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


Art. 19) Le Assemblee sono validamente costituite se alla prima convocazione sono presenti il 60% (sessanta
per cento) degli Aderenti, o alla seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se votate dalla metà più uno dei
presenti.


COMITATO DIRETTIVO


Art. 20) Il Comitato Direttivo è l’Organo responsabile dell’esecuzione delle linee programmatiche generali
stabilite dall’Assemblea. Esso cura i rapporti e la collaborazione con gli enti pubblici (Ministero, Regione,
Comune, Federazioni ...) e con gli organi nazionali ed internazionali.
Il Comitato Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è composto da un Presidente, eletto con elezione diretta
dall’Assemblea degli Aderenti, e da 6 (sei) membri, eletti anch’essi dall’Assemblea degli Aderenti.
Il Comitato Direttivo nel proprio seno nomina un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere; nomina,
scegliendolo tra gli altri Aderenti all’ U.V.I.S.P. - ASSISI, il Direttore Generale.
In caso di dimissioni o decesso di un membro, che non sia il presidente, il Comitato, alla prima riunione
provvede alla sua sostituzione, scegliendolo tra i votanti non eletti o tra gli altri Aderenti dell’Associazione e
chiedendone la convalida alla prima Assemblea degli Aderenti.


Art. 21) Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne faccia
richiesta almeno la metà dei suoi membri, e comunque almeno una volta al mese, per verificare l’andamento
dell’Associazione, per predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea, per
deliberare le pendenze economiche mensili.
Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi,
dal membro più anziano del Comitato stesso.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ed in mancanza di
entrambi nomina un presidente per quella riunione.
Dalle riunioni del Comitato Direttivo sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.


Art. 22) Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione senza limitazione alcuna salvo quanto è demandato in via esclusiva all’Assemblea. Esso
stabilisce, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea.


PRESIDENTE


Art. 23) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, con poteri di firma, anche nei confronti dei
terzi ed in giudizio; cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Comitato Direttivo.


Art. 24) Il Presidente dura in carica tre anni. Convoca e presiede l’Assemblea degli Aderenti e il Comitato
Direttivo.
In caso di assenza temporanea, delega per iscritto il Vice Presidente a sostituirlo.
In caso di decesso o di dimissioni del Presidente, prima del compimento dell’incarico triennale, il Comitato
Direttivo presieduto dal Vice Presidente convoca con carattere d’urgenza un’Assemblea straordinaria per
l’elezione diretta del nuovo Presidente.


DIRETTORE GENERALE


Art. 25) Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo ed ha il compito di coordinare tutte le attività
dell’Associazione e di curare i rapporti con il personale dell’Associazione stessa. Il suo incarico ha durata
triennale.
Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo, che presiede.
Nelle riunioni del Comitato Direttivo non ha diritto di voto.
In caso di decesso o di dimissioni del Direttore Generale, prima del compimento dell’incarico triennale, il
Comitato Direttivo procede con urgenza alla nomina di un nuovo Direttore Generale.


COMITATO AMMINISTRATIVO


Art. 26) Il Comitato Amministrativo è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Direttore Generale e del
Tesoriere. Dura in carica tre anni e provvede alla contabilità dell’Organismo e informa sulle possibilità di
sgravio fiscale per chi contribuisce alle iniziative dell’Organismo medesimo.


Art. 27) In caso di dimissione o decesso di un membro del Comitato, il Direttore Generale e il Tesoriere
propongono, in tempi rapidi, al Comitato Direttivo, il nuovo nominativo per la sostituzione.


COMMISSIONI


Art. 28) Le Commissioni sono:
     1.     Commissione Informazione ed Educazione allo sviluppo
     2.     Commissione Volontari
     3.     Commissione Programmi
     4.     Commissione Adozioni
     5.     Commissione Economia e Finanza
     6.     Commissione Spedizione
     7.     Commissione Accoglienza a Integrazione Immigrati


Art. 29) Le Commissioni sono costituite da Aderenti all’Associazione che vi partecipano in base alle abitudini,
alle qualifiche e alle capacità professionali di ciascuno.
Possono parteciparvi, con le stesse modalità, anche coloro che, avendo presentato domanda di adesione all’
U.V.I.S.P.-ASSISI, non abbiano ancora ricevuto dall’Assemblea la esplicita accettazione.
Ogni Commissione nomina al suo interno un rappresentante, al quale è affidata l’organizzazione delle attività e
la funzionalità della propria Commissione.
Il rappresentate risponde dell’operato della Commissione al Direttore Generale e partecipa al Comitato
Esecutivo.
COMITATO ESECUTIVO


Art. 30) Il Comitato Esecutivo è costituito dal Direttore Generale, che lo presiede, e dai rappresentanti delle
varie Commissioni.
Il Comitato esecutivo coordina le Commissioni in modo che risultino ben organizzate e funzionanti; insieme al
Direttore Generale supervisiona le attività delle Commissioni e del personale dell’Associazione, ovviando agli
eventuali problemi che possono insorgere nei vari settori.
COLLEGIO DEI REVISORI


Art. 31) La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 1 (uno) membro
esterno all’Associazione e da 2 (due) membri interni all’Associazione, eletti dall’Assemblea degli Aderenti.
Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci
annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e
potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.


PROBIVIRI


Art. 32) L’ assemblea degli Aderenti elegge 3 (tre) Probiviri, il cui incarico ha durata triennale.
Tutte le eventuali controversie sociali tra gli Aderenti e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno
sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri, i quali giudicheranno ex
bono et aequo, senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.
Sulla questione esaminata i Probiviri redigeranno una relazione che sarà depositata agli atti dell’Associazione.
Se la decisione dei Probiviri comporta per qualcuno la perdita della qualità di Aderente, il Comitato Direttivo
presenta il caso all’Assemblea che decide in via definitiva, tenendo conto del parere dei Probiviri.
SCIOGLIMENTO


Art. 33) Lo scioglimento dell’Associazione, per una delle cause previste dall’articolo 27 del Codice Civile o
richiesto dai 2/3 (due terzi) degli Aderenti, deve essere deliberato dall’Assemblea che nominerà anche uno o più
liquidatori e provvederà ad indicare agli stessi il modo d’impiego dell’eventuale patrimonio residuo, al termine
della procedura di liquidazione, mediante devoluzione dello stesso alla realizzazione di progetti nei Paesi in via
di sviluppo.


Art. 34) Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia.

 

 

 

 

 

     

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